30 maggio, Italia

La suprema corte di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 30 maggio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L., rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione nei seguenti termini:

«La commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».

Qui il LINK all’informazione provvisoria diffusa dalla corte di cassazione.

Pubblicheremo la sentenza non appena sarà depositata e disponibile.

 

Nulla si sa per certo

Mancando le motivazioni della sentenza, la decisione della cassazione non può essere letta in senso negativo o positivo rispetto al commercio dei prodotti a base di canapa. Per adesso è stata sostanzialmente ribadita (e non chiarita) la situazione attuale, ossia la commerciabilità dei derivati elencati dalla legge 242 delle varietà di cannabis sativa indicate nella legge 242.

 

COSA C’è DA SAPERE?

  • Cannabis Sativa L.
  • Canapa
  • Legge 242/2016
  • Cannabis Light
  • Efficacia Drogante

 

Cannabis Sativa L.

Si parte da qui, dalla definizione dell’oggetto in questione.

Cannabis Linnaeus è il genere; Linnaeus o Linneo, che dir si voglia, è il nome di colui che è considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. La “L.” indica proprio lui, come per molte altre specie.

Cannabis Sativa Linnaeus è la specie storicamente più diffusa in occidente e comprende un’infinità di sottospecie. In pratica non si è mai arrivati a capo della precisa tassonomia della cannabis, sennonché l’orientamento prevalente è quello di riconoscere un’unica specie: la cannabis sativa, con una sottospecie (indica) e una varietà (ruderalis).

Le infiorescenze femminili di Cannabis Sativa Linnaeus possono sviluppare diverse concentrazioni di THC, dal non rilevabile a più del 20%.

 

Canapa - Hemp

Tra le moltissime genetiche di cannabis sativa (intesa nel senso più generale del termine), una larga porzione non è avvezza a sviluppare tenori di THC superiori alle 0.2-1%.

Queste piante sono state più che mai sfruttate dall’uomo nel corso della storia, per le loro celeberrime qualità e applicazioni industriali. Per semplificare la questione complichiamola solo un po’. Marijuana è la dicitura che veniva comunemente usata in Messico (ed è stata poi a lungo stigmatizzata dalla propaganda proibizionista) per indicare le infiorescenze di Cannabis ad alto contenuto di THC, destinate all’uso ricreativo-stupefacente.

La canapa idealmente è tutto il contrario. Le sue infiorescenze hanno tenori di THC limitati e il loro consumo non comporta necessariamente degli effetti psicotropi rilevabili. Viene coltivata per farne tutt’altro e attingendo da altre parti della pianta come il fusto, o i semi.

 

Legge 242/2016

Il 2 dicembre viene accettata e promulgata la legge 242 recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.).

Il Comma 2 dell'articolo 1 indica le varietà di Cannabis sativa L. alle quali si applica la legge, escludendole dall’ambito di applicazione del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Sono ammesse le piante iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del consiglio, del 13 giugno 2002.

Quindi abbiamo una legge italiana per la promozione della filiera agro-industriale della canapa (Cannabis Sativa L.) che rimanda a un catalogo europeo comune di genetiche (strain) coltivabili, che prevedibilmente non avranno infiorescenze con concentrazioni di THC sopra allo 0,2-0,6%. Nel caso in cui il THC dovesse “sforare”, superando lo 0,6%, il comma 7, art. 4 della 242 vuole requisita la canapa e privo di responsabilità il coltivatore.

L’articolo 2, comma 2 della 242 indica le possibili destinazioni d’uso della canapa:

  • alimenti e cosmetici
  • semilavorati (fibra, canapulo, oli)
  • materiale destinato al sovescio
  • bioingegneria e bioedilizia
  • fitodepurazione e bonifica
  • coltivazioni per attività didattiche e dimostrative
  • ricerca

L’articolo 5 fissa entro sei mesi dall’entrata in vigore della 242, la scadenza per definire i livelli di THC ammessi negli alimenti. Questi limiti non sono mai stati definiti.

 

Cannabis Light

Infiorescenze ed estratti di varietà di Cannabis iscritte nel catalogo comune delle genetiche coltivabili, con un tenore di THC inferiore allo 0,2%.

Hanno come destinazione l’uso tecnico o da collezionismo poiché, all’atto pratico, non sono mai state normate. La 242 non le prende in considerazione.

 

Efficacia Drogante

Dicitura eclettica per indicare la concentrazione minima di THC necessaria a sviluppare nell’utente dai fini ludico-ricreativi, un qualche tipo di effetto psicoattivo.

Come definire tale limite? Semplicemente non può essere definito. Il sistema endocannabinoide è estremamente complesso e i diversi fitocannabinoidi agiscono sulle persone in maniera diversa, perfino in base a dinamiche culturali, psicologiche e contestuali. Ma noi vogliamo definire comunque quest’efficacia drogante e allora facciamo ricorso a un paio di fonti autorevoli.

Regolamento CE n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. All’articolo 5-bis, per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato all’utilizzo di varietà aventi tenore in THC non superiore allo 0,2%.

La raccomandazione alla commissione sugli stupefacenti (CND – Commission on Narcotic Drugs) dell’ONU da parte della commissione di esperti sulla dipendenza da droghe (ECDD – Expert Committee on Drug Dependence) del WHO (OMS – Organizzazione Mondiale per la Sanità) di non includere tra le convenzioni internazionali per il controllo delle droghe le preparazioni di CBD in purezza. Nella raccomandazione si consiglia di aggiungere una nota alla prima tabella della Single Convention on Narcotic Drugs (SCND) che reciti:

“le preparazioni contenenti prevalentemente cannabidiolo e non più dello 0,2% di delta-9-tetraidrocannabidiolo non sono sotto il controllo internazionale”.

Infine, come ha ribadito anche Confagricoltura, riguardo all’effetto drogante la giurisprudenza si è ampiamente espressa negli ultimi anni escludendo dal campo di applicazione del TU sugli stupefacenti i prodotti della canapa industriale con valori di THC entro lo 0,5%.

 

LA STAMPA

I titoli più diffusi del 30 maggio:

  • Cannabis light, per la cassazione la vendita è illegale
  • La cassazione ha proibito la cannabis light
  • Cannabis Sativa, Cassazione: legge non consente la vendita
  • Cannabis light, la Cassazione: vendita illegale

La ricerca su Google delle stringhe cannabis illegale e cannabis light ha visto un’impennata del 1300% per entrambe il 30 maggio.

Quante persone avranno percepito la reale entità del poco che finora si sa sulle decisioni della corte di cassazione? E cosa si sarà percepito all’estero?

 

iL NOSTRO PARERE

Dopo attente riflessioni di natura legale e scientifica, il consiglio direttivo in assemblea dei soci, si è espresso in favore della coltivazione, trasformazione e commercializzazione di cannabis sativa L. secondo le direttive previste dalla cassazione e dalla legge 242 del 2016 e dunque, tra le altre destinazioni d’uso, come alimento a tutti gli effetti.

Ciò che rimane di importanza fondamentale è la filiera che porta la sostanza alla commercializzazione; gli standard di controllo qualità e lavorazione devono essere ben chiari e definiti, così da garantire la purezza dei prodotti e la professionalità dei produttori/commercianti.