La legge 242 recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa è giunta ormai al suo secondo anno di vita.

In una situazione normativa complessa come quella che regola la canapa industriale tra Europa e Italia ad oggi, fare chiarezza è indispensabile; specie quando si generano discrepanze tra stesura e applicazione delle leggi stesse.

A tal proposito cade assolutamente a fagiolo quest'articolo di oggi dello studio legale Bulleri, che ormai da anni si occupa con grande professionalità e dinamicità dell'argomento, collaborando con aziende e associazioni di rilievo.

In generale si sottolinea l'importanza di raccordare la previsione normativa con la prassi applicativa in materia di controlli sulle coltivazioni di canapa industriale. Per l'appunto è proprio la legge 242 con l'art.4 a disciplinare controlli e sanzioni. Di qui l'analisi di situazioni che ancora navigano in condizioni di ambiguità e insicurezza.

"Sotto il profilo soggettivo i soggetti deputati ad eseguire i controlli sono i Carabinieri Forestali, salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria. Nella prassi l’esecuzione dei controlli sulle coltivazioni è stata eseguita dai Carabinieri Forestali in pochi casi, mentre la maggioranza è stata eseguita da Polizia di Stato, carabinieri o Guardia di Finanza, spesso – purtroppo – con l’adozione di metodi inquisitori che denotano come la questione culturale del fenomeno canapa non sia ancora stata ben colta nel nostro Paese".

E sembra essere proprio la formazione e informazione degli organismi di controllo a occupare il posto di maggior rilievo nell'efficienza ed efficacia dell'operato (in questo stralcio si fa riferimento al periodo precedente l’entrata in vigore della L. n. 242/2016 quando i controlli erano eseguiti dai funzionari del CREA ex CRA-ICI):

"I soggetti deputati ai controlli (a differenza dei funzionari del CREA) non hanno evidentemente la dovuta formazione tecnica necessaria per l’esecuzione dei controlli sulle coltivazioni di canapa industriale sia per quanto riguarda il campionamento sia per quanto riguarda la metodologia di analisi dei campioni prelevati. E ciò ha trovato inevitabilmente conferma nella prassi: campioni prelevati in maniera non conforme ai regolamenti comunitari, utilizzo di materiali non idonei, analisi eseguite senza il rispetto dei protocolli internazionali ed il risultato di tutto ciò è stato – in alcuni casi – risultati abnormi di principio attivo ed il conseguente sequestro e distruzione delle coltivazioni ai sensi dell’ultimo comma della L. n. 242/2016".

Nel corso dell'articolo si prendono in esame numerosi elementi, come l'importanza di comunicare l'inizio della coltivazione così come la superficie coltivata, in maniera da mettere in condizione: gli stati membri di lavorare a norme comunitarie sulla base di informazioni verosimili e aggiornate; le forze dell'ordine di lavorare con un grado maggiore di collaboratività e non solo perché attivati da segnalazioni casuali.

 

 

Il chiarimento di maggior rilievo (ndr) sembra essere la premessa posta ai motivi dei controlli sulla canapa industriale:

"Il sistema dei controlli sulla canapa industriale non è finalizzato alla repressione della produzione di sostanze illegali.

Come noto la vigente normativa internazionale e nazionale esclude che la canapa dal novero delle sostanze stupefacenti. In tale contesto la legge n. 242/2016 si pone come lex specialis rispetto al T.U. Stupefacenti con la conseguenza di escludere la canapa industriale dalle varie norme che regolano il sistema sanzionatorio degli stupefacenti".

La ratio (del sistema dei controlli sulla cannabis industriale) consiste nel garantire la tracciabilità e la stabilità delle varietà di canapa regolarmente iscritte negli appositi registri. I controlli hanno il fine di acquisire dati sulle coltivazioni in modo da comprendere come una determinata varietà reagisce in un determinato territorio in modo da consentire eventuali depennamenti di varietà che in alcuni Paesi dell’UE – anche per motivi climatici – non sono evidentemente in grado di rispettare il limite comunitario dello 0,2%".

Alcuni riferimenti ai documenti di trasporto e affini possono essere di grande aiuto per avere ben chiaro tutto il quadro in esame e poter far fronte diligentemente alle disposizioni di legge in materia di cannabis terapeutica.