Sempre più sotto gli occhi di tutti la circolare ministeriale emessa in data 31 luglio dal ministero dell’interno e destinata a prefetti, commissari e in generale alla polizia dello stivale. Questa da indicazioni alle autorità per la gestione di canapa light ed estratti così come venduti nei canapa shop e affini.
La circolare, avente ad oggetto “Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa sugli stupefacenti”, ha chiarito come tutta la canapa in commercio con concentrazioni di THC sopra lo 0,5% sia da considerarsi collegata al T.U. in materia di stupefacenti più che alla 242 del 2016.
In pratica questo comporterebbe contestazione del reato di cui all'art.73 del T.U. in materia di stupefacenti per il titolare del negozio e la segnalazione al Prefetto dei consumatori, da inquadrarsi a questo punto come consumatori di droga; da queste nuove dinamiche rimarrebbero esclusi(come da 242/2016) gli agricoltori.
Nella circolare si arriva a queste indicazioni attraverso una serie di presupposti. Ad esempio che "la L. n. 242/2016 non prevede la vendita delle infiorescenze per consumo personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione”, quando la circolare stessa, a questo punto, diviene chiara testimonianza della strada da percorrere: della legalità di un “uso umano” delle infiorescenze destinate ad uso alimentare e cosmetico – dice l’avv. Giacomo Bulleri - , ma anche (sarebbe auspicabile) un prodotto da fumo a base di erbe e pianta officinale, destinazioni di utilizzo entrambe che già hanno una chiara e precisa normativa di riferimento.
Sempre nel testo si può leggere poi che “L’esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle infiorescenze”. Emerge chiaramente come tale documento non tenga minimamente in considerazione delle recentissime pronunce giurisdizionali del Tribunali che hanno riconosciuto come la commercializzazione risulti un’attività ricompresa – seppure implicitamente – nella L. 242/2016 e, come tale, pienamente lecita.
Anzi, al contrario, la circolare in questione menziona soltanto alcuni provvedimenti, peraltro neppure i più recenti, per suffragare la linea adottata nel documento in commento.
"In tutti i casi citati (fatta eccezione per la questione di Macerata per la sola parte del sequestro del GIP e non per quella dei sequestri di iniziativa della p.g.) – commenta l’avv. Carlo Alberto Zaina - l'autorità giudiziaria ha annullato i sequestri per illegittimità, oppure i procedimenti sono stati archiviati con restituzione dei prodotti agli aventi diritto".
Per concludere può essere utile ricordare che l’ONU, con il Protocollo ST/NAR/40, in attuazione della Convenzione di New York sugli Stupefacenti, ha precisato che la soglia di principio attivo discriminante tra canapa industriale e canapa stupefacente è quella dell’1%; soglia che pare in evidente contrasto con le previsioni comunitarie che la limitano invece allo 0,2%. In ogni caso tale questione dovrà essere valutata nelle sedi comunitarie competenti, data l’evidente situazione di disparità degli agricoltori UE rispetto ai Paesi terzi (Svizzera in primis).
Leggi il parere dello studio legale Bulleri